A chi è rivolto
I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Descrizione
Come fare
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.
L'iscrizione agli elenchi è permanente.
L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.
Cosa serve
Per accedere al servizio è necessario presentare:
- documento d'identità in corso di validità
- fotocopia del titolo di studio richiesto
Cosa si ottiene
Al termine della procedura si otterrà l'accesso al servizio
Procedure legate all'esito
Informazione non specificata
Tempi e scadenze
La procedura si conclude in pochi minuti.
Quanto costa
GRATUITO
Accedi al servizio
Albo dei Giudici Popolari
Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
Se un cittadino chiamato a prestare servizio come Giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte d'Assise o della Corte d'Assise di appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza. Inoltre, non sono escluse più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Il Secreto può essere revocato dallo stesso Presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi. Ai Giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
Condizioni di servizio
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